Art.1 - DENOMINAZIONE E SEDE
L'associazione sportiva denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO NUOTO SUB LA MANTA MIRANDOLA costituita a Mirandola in viale Gramsci, n. 379B, ha durata di anni venti che può essere prorogata con decisione dell'Assemblea generale dei soci. L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. L'associazione, si affilia alla F.I.P.S. e A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) e s'impegna formalmente ad uniformarsi alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale, nonché di adeguarsi a tutti gli orientamenti dell'Assemblea Nazionale ed alle disposizioni competenti organi federali. . Essa deve comunque mantenere sempre la più completa indipendenza dei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
Art.2 - STEMMA E SEGNO DISTINTIVO
L'associazione sportiva adotta come segno distintivo e logo la sagoma al tratto di una manta e di un sub neri in campo blu, delimitati da un cerchio con bordo nero e bianco. Può eventualmente essere presente la scritta del nome sociale. Il logo è riportato in tutta la documentazione e comunicazione della società.
Art-3 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE
L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO NUOTO SUB LA MANTA -MIRANDOLA è apolitica e apartitica e non persegue finalità di lucro. L'associazione sportiva, si prefigge di tutelare gli interessi dei suoi associati, affinchè sia garantito loro il libero e consapevole svolgimento delle attività natatorie e subacquee, di cui estende la conoscenza e la passione, attraverso l'organizzazione di attività agonistiche, didattiche e ricreative, mediante l'opera dei propri associati e con l'ausilio delle proprie attrezzature. Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione può propagandare le proprie iniziative nei modi ammessi dalle norme di legge, organizzare e sviluppare scuole di sport a favore dei giovani, promuovere qualsiasi tipo di manifestazione e/o attività atte alla divulgazione della propria opera, possedere e/o gestire beni mobili e/o immobili, stipulare contratti con i terzi, svolgere attività commerciali connesse e/o accessorie a quelle statutarie.
Art.4 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE
L'adesione all'associazione è libera a tutti i cittadini che osservano le seguenti regole di iscrizione:
- compilazione del modulo di iscrizione;
- presentazione della certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva in oggetto;
- versamento della quota associativa che sarà quantificata annualmente dal Consiglio Direttivo entro il l° ottobre di ogni anno;
- versamento della quota della tessera F.I.P.S., sempre che non siano già affiliati ad essa per conto di altre società;
- accettazione autografa dell'esercitante la Patria Potestà per i minori di anni diciotto.
Art.5 - DOVERI DEI SOCI
I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale per eventi eccezionali, attraverso versamenti di quote straordinarie decise e autorizzate dell'assemblea generale dei soci.
Art.6 - QUALIFICHE DEI SOCI
I soci si distinguono in:
Onorari, Sostenitori, Ordinari.
La qualifica di socio onorario è conferita per particolari benemerenze acquisite nel campo delle attività e degli scopi che si prefigge il presente Statuto.
I soci sostenitori sono coloro che versano all'associazione una quota annuale pari ad almeno il doppio della quota stabilita per i soci ordinari.
I soci onorari, sostenitori e ordinari hanno diritto di eleggere e di essere eletti nelle cariche sociali e di fruire, di tutti i vantaggi e privilegi particolari ad essi riservati.
La suddivisione dei soci in diverse categorie non genera nessun tipo di disparità nei confronti dell'associazione, in particolare per quanto riguarda il diritto di voto.
E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo, che è sempre e comunque a tempo indeterminato, salvo la facoltà al diritto di recesso
Art.7 - DIRITTI DEI SOCI
Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle varie istanze direttive dell'associazione purché abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Coloro che non hanno compiuto diciotto anni non possono ricoprire cariche elettive; il genitore, in sostituzione del minore, potrà comunque avvalersi del diritto di voto.
Art.8 - RECESSO DEL SOCIO
Il socio che intenda recedere dall?associazione deve darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, con termine di preavviso pari ad almeno trenta giorni. Il recesso del socio non comporta l'obbligo da parte dell'associazione alla restituzione della quota associativa.
Art.9 - SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEL SOCIO
Ai soci possono essere applicate le seguenti sanzioni disciplinari:
- Censura,
- Deplorazione,
- Sospensione per un periodo non superiore a sei mesi, che può essere accompagnato, per i soci, dall'invito a dimettersi dalle cariche ricoperte,
- Radiazione,
- Espulsione,
I soci che sono sottoposti a procedimenti disciplinari, hanno diritto di conoscere per iscritto gli addebiti loro rivolti e di disporre di un termine di trenta giorni per giustificarsi. I motivi per i quali sono applicate le sanzioni disciplinari possono essere i seguenti:
- quando i soci non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento della quota sociale e della tessera federale senza giustificato motivo;
- quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.
Le sanzioni disciplinari saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda rivolta al direttivo, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Le norme per l'applicazione delle sanzioni disciplinari sono stabilite dal regolamento generale della F.I.P.S.A.S.
Art.10 - ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea Generale dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
Art.11 - L'ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci in regola con l'iscrizione e svolge le seguenti attività:
- indica le linee di sviluppo dell'associazione;
- opera le scelte fondamentali ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività svolte siano coerenti con il presente Statuto;
- discute ed approva i rendiconti consuntivi e preventivi;
- apporta allo Statuto le modifiche che si ritengano necessarie;
- provvede all'elezione, a scrutinio segreto, del Consiglio Direttivo;
- elegge la commissione elettorale composta di almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni.
L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di venti giorni prima, si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare in merito al rendiconto economico e finanziario e su tutti gli altri argomenti che vengono posti all'ordine del giorno. La data, l'ora e l'ordine del giorno sono comunicati ai soci tramite lettera raccomandata, o con altri mezzi ritenuti opportuni dal consiglio direttivo.
Hanno diritto a partecipare all'assemblea, tutti i soci regolarmente iscritti. Ogni socio può rappresentare uno o più altri soci, purché munito di regolare delega scritta.
L'assemblea straordinaria è convocata nei seguenti casi:
- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.
In prima convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci più uno. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; perché l?assemblea straordinaria sia regolarmente costituita in seconda convocazione occorre sempre la presenza della metà dei soci più uno e perché le delibere abbiano validità occorre la maggioranza di almeno i tre quarti (3/4) dei soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
Art.12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, formato da almeno tre membri, è nominato dall?assemblea dei soci, è composto di consiglieri eletti fra i soci e resta in carica per quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili. . Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinominato
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. La rappresentanza dell'associazione verso i terzi spetta al Presidente ed in sua assenza al Vice Presidente.
I compiti del Consiglio Direttivo sono:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i rendiconti economici;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno;
- applicare eventuali sanzioni disciplinari a carico dei soci;
- nominare i responsabili delle varie commissioni di lavoro, gli istruttori e gli allenatori per la varie branche di attività in cui si articola la vita dell'associazione sportiva;
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide se ottenute con la maggioranza dei consiglieri presenti, che devono comunque essere presenti per almeno i due terzi. Ogni consigliere, compreso il Presidente, può rappresentare un singolo voto.
Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo dovranno essere riportate in apposito libro dei verbali.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri.
E? fatto divieto per i componenti l?organo del consiglio direttivo di ricoprire la medesima carica sociale nell?ambito di società della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal CONI, ovvero nell?ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Art. 13-IL PRESIDENTE
Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il preventivo e il rendiconto annuale da presentare agli associati; assolve la funzione di coordinatore delle attività generali dell'associazione e rappresenta questi nei confronti delle autorità e degli organi federali.
Art.13 bis ? ORGANI AUSILIARI
Il consiglio direttivo può nominare una giunta esecutiva che dia attuazione alle delibere da esso approvate; la giunta esecutiva risponde del proprio operato al consiglio direttivo e può essere da questo revocata in qualsiasi momento.
L'assemblea dei soci può nominare tre revisori dei conti effettivi e due supplenti per la vigilanza della corretta amministrazione dell'associazione. I revisori durano in carica 1 anno, possono partecipare alle adunanze dell'assemblea e del consiglio, ma senza avere diritto di voto, redigono la relazione accompagnatoria dei bilanci preventivi e consuntivi.
Art.14 - COMPENSI
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo, dei responsabili delle commissioni, degli istruttori, degli allenatori e atleti sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese documentate inerenti all'espletamento dell'incarico.
Art.15 - IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell'associazione è indivisibile, è proprietà di tutti i soci ed è costituito da:
- quote sociali versate dai soci;
- trofei aggiudicati in gara;
- materiali, attrezzature ed indumenti;
- tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione stessa;
- eventuali elargizioni, lasciti, donazioni e contributi.
- utili e avanzi di gestione
I contributi, di qualunque natura, formano il fondo comune dell'associazione. Le somme versate per la quota sociale e la tessera federale non sono rivalutabili, nè restituibili, in nessun caso.
Art.16 - FONTI ECONOMICHE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOCIETA'
Il sostentamento dell'associazione deriva dal patrimonio e dagli utili derivanti dall'attività della società stessa come ad esempio:
- corsi sub
- corsi di apnea
- corsi di nuoto e di mantenimento
- attività secondarie direttamente connesse con l'obiettivo dell'associazione. Eventuali utili saranno reinvestiti all'interno della società per garantire adeguamenti del materiale utilizzato e delle infrastrutture necessarie all'attività dell'associazione.
Gli utili o gli avanzi di gestione, non direttamente reinvestiti, diventano patrimonio dell'associazione e come tali non distribuibili, né direttamente né indirettamente, fatti salvi obblighi previsti per legge.
Art.17 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell?associazione può avvenire per volontà dei soci, conseguimento o sopravvenuta impossibilità dello scopo, il venir meno di tutti gli associati, provvedimento della pubblica autorità.
Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati, con le modalità previste per le assemblee di tipo straordinario. In caso di scioglimento dell'associazione la sorte del patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto ad associazioni con le medesime finalità di pubblica utilità.
Art.18 - RESPONSABILITÀ' DELL'ASSOCIAZIONE
L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO NUOTO SUB LA MANTA MIRANDOLA, i suoi responsabili e collaboratori sono esonerati da ogni
responsabilità per danni ed incidenti di qualsiasi genere che possano derivare alle cose o agli associati, o a terzi, per effetto dell'attività svolta, dei compiti loro assegnati, degli allenamenti o gare, sia pure con attrezzature fomite dall'associazione.
Art-19 - CONTROVERSIE CON L'ASSOCIAZIONE
Tutte le controversie che dovessero scaturire tra associazione e associati saranno sottoposte al giudizio dell'assemblea degli associati. Ove tali controversie non dovessero giungere ad una soluzione soddisfacente sarà in ogni modo nominato competente il Foro di Modena.
Art.20 - DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE
Per quanto non compreso e previsto nel presente Statuto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile sugli enti non commerciali.